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Messaggio di avviso



Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47: cioè dalle autocertificazioni. Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."

In breve, questo significa che l'amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l'uso dell'autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l'autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all'ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

marcaLa dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.
Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere appostauna marca da bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualche dubbio? Prima di fare inutilmente la fila per un certificato, contatta la Segreteria d'Istituto al n. Tel.: 06121122923

Sezione dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’Istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'Istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino nel caso in cui nella sezione della home page denominata “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale non risultino presenti quei documenti, informazioni e dati che, ai sensi del suddetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.

L'accesso civico è, quindi, il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo.

La relativa richiesta può essere redatta sull’apposito modulo allegato.

Allegati:
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Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese

  •     Controllo del DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva: il controllo avviene sempre d'ufficio  e in tempo reale.    
  •     Controllo del documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari: in controllo avviene sempre d'ufficio e in tempo reale  

 DURC
 
Trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.  Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tutte le PA sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia nella fase di gara che in quella successiva.

Documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali, ovvero: utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, del CUP.